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VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALIGiovedì 16/03/2023 è il termine ultimo per il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. Sono tenute le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili e le società in liquidazione. Il versamento va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente inmodalità telematica. L’omesso o insufficiente versamento della tassa comporta una sanzione dal 100% al 200% della tassa con un minimo di euro 103. VERSAMENTO SALDO IVA 2022 PER I SOGGETTI TRIMESTRALIGiovedì 16/03/2023 è il termine ultimo per il versamento del saldo iva per l’anno 2022 per i soggetti trimestrali. Il versamento può essere effettuato anche in 9 rate mensili con la prima rata in scadenza il 16/03/2023. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, utilizzando il codice tributo 6099. CERTIFICAZIONE UNICA 2023La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16/03/2023. Inoltre, entro il 16/03/2023 va effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". I sostituti d'imposta utilizzano la Cu per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. SUPERBONUS 110% E DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZIIl 31/03/2023 scade il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate degli eventuali crediti d'imposta, maturati per le spese sostenute nel 2022 nell'ambito di interventi edili attraverso il Superbonus 110%, oggetto di sconto in fattura da parte del fornitore ovvero di cessione ex articolo 121, Dl 34/2020. REGOLARIZZAZIONI IRREGOLARITA’ FORMALILa legge di bilancio 2023, ha previsto la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. |
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