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RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTI – NUOVI CHIARIMENTI

Con l’art.13-ter del D.L. n.83/12, nel corso dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti, disposizioni già oggetto di chiarimento con la C.M. n.40/E/12. In tale documento venne, in particolare, precisata la decorrenza della disposizione, che riguarda:
- i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);
- in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma).

In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiamati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:
un’autocertificazione da parte dell’appaltatore;
un’asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98).
Problema analogo interessa anche il committente che, in caso di l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

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