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Tassazione dei trasferimenti immobiliari: modifiche dal 2014

Di seguito proponiamo alcune tabelle di sintesi della tassazione in vigore dal 2014, distinguendo tra immobili abitativi e strumentali, poste in essere in ambito Iva o meno.

CESSIONE di IMMOBILI ABITATIVI (1) dal 2014

Cedente/Oggetto

Cessionario

Iva

Tipologia
di fabbricato/Norma

Registro

Ipotecaria +
Catastale

Fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di recupero (termine della costruzione o lavori ultimati non oltre 5 anni dalla cessione)

Chiunque

Imponibile per obbligo

Art. 10, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972

4%

«Prima casa» (3)

200 euro

200 + 200
euro

10%

Altre abitazioni

22%

Immobili di lusso

Fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di recupero (termine della costruzione o lavori ultimati oltre 5 anni dalla cessione), fatti salvi gli alloggi sociali di cui al successivo punto

Chiunque

Esente ovvero imponibile su opzione (4)

Art. 10, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972

Esente

 

Misura
proporzionale (2% se «prima casa» o 9% per altre abitazioni)

50 + 50
euro

4%

«Prima casa» (3)

200 euro

200 + 200
euro

10%

Altre abitazioni

22%

Immobili di lusso

Fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. Infrastrutture 22.4.2008 (5)

Chiunque

Esente ovvero imponibile su opzione (4)

Art. 10, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972

Esente

 

Misura
proporzionale (2% se «prima casa» o 9% per altre abitazioni)

50 + 50
euro

4%

«Prima casa» (3)

200 euro

200 + 200
euro

10%

Altre abitazioni

Soggetti diversi dai precedenti (immobiliari di compravendita, di gestione, altre imprese e altri soggetti Iva)

Chiunque

Esente

Art. 10, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972

2%

se «prima casa»

50 + 50
euro

9%

per altre
abitazioni

50 + 50
euro

Privato (società semplici di gestione immobiliare, enti non commerciali che non effettuino l’operazione in regime d’impresa)

Chiunque (2)

Fuori
campo

Art. 1, D.P.R. 633/1972

2%

se «prima casa»

50 + 50
euro

9%

per altre
abitazioni

50 + 50
euro

(1)   Fabbricati abitativi classificati nelle categorie catastali A con esclusione della categoria A/10.

(2)   Se l’acquirente è un privato le imposte di registro e ipo-catastali si applicano secondo il criterio «prezzo-valore», ossia sono applicate sul valore catastale rivalutato del bene immobile.

(3)   In caso di mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto, l’acquirente decade dall’agevolazione (aliquota ridotta). Però nessuna sanzione è dovuta da chi acquista un immobile invocando i benefici previsti per la «prima casa» e, nel termine di diciotto mesi, non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile. Il contribuente, prima della scadenza del suddetto termine, è tenuto a presentare un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione (R.M. 31.10.2011, n. 105/E).

(4)   A condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. L’imposta si può applicare anche in sede di acconti e in questo caso l’opzione deve essere già manifestata nel preliminare di vendita, se redatto (C.M. 11.7.1996, n. 182).

(5)   La disposizione che prevede l’imponibilità degli alloggi sociali è stata introdotta in sede di conversione del D.L. 83/2012 con la L. 134/2012 (pubblicata in G.U. 11.8.2012, n. 187) e quindi è entrata in vigore a decorrere dal 12.8.2012.

 

CESSIONE di IMMOBILI STRUMENTALI dal 2014

Cedente/Oggetto

Cessionario

Iva

Norma/Aliquota

Registro

Ipotecaria +
Catastale
(1)

Fabbricati realizzati dalle imprese (termine della costruzione non oltre 5 anni dalla cessione)

Chiunque

Imponibile

22% (2)

Art. 10, n. 8-ter), D.P.R. 633/1972

200
euro

3% + 1%

Fabbricati su cui sono stati eseguiti interventi di recupero (lavori ultimati non oltre 5 anni dalla cessione)

Chiunque

Imponibile

10% (3)

Soggetti diversi dai precedenti (immobiliari di compravendita, di gestione, altre imprese e altri soggetti Iva, incluse le imprese costruttrici o di ristrutturazione che hanno ultimato i lavori da oltre 5 anni)

Chiunque

Esente
ovvero
imponibile
su opzione (4)

Esente ovvero imponibile

10% (3)

o 22%

Privato (società semplici di gestione immobiliare, enti non commerciali che non effettuino l’operazione in regime d’impresa)

Chiunque

Fuori
campo

Art. 1, D.P.R. 633/1972

9%

50 + 50 euro

(1)   Le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di cui sono parte fondi immobiliari fruiscono delle percentuali ridotte alla metà (1,5% + 0,5%).

(2)   L’aliquota è del 10% (n. 127-undecies, Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972) nel caso di cessione di fabbricati strumentali facenti parte di edifici «Tupini» (L. 408/1949, che prevede il rispetto di determinate proporzioni fra immobili abitativi e immobili commerciali). Per il mantenimento dell’aliquota ridotta occorre far riferimento alla situazione al momento della vendita, non essendo sufficiente il mero rispetto dei requisiti in origine (Cass. 11.2.2003, n. 2004). L’aliquota del 10% si applica anche (n. 127-quinquies, Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972) per le cessioni di fabbricati idonei ad ospitare una collettività (scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, college, colonie climatiche, asili, orfanotrofi, edifici utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza, beneficenza; si veda la R.M. 12.10.2007, n. 291/E).

(3)   Per le imprese di ripristino. Si veda il n. 127-quinquiesdecies, Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972, purché l’intervento sia stato completato (C.M. 13.3.2009, n. 8/E).

(4)   A condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. L’imposta si può applicare anche in sede di acconto e in questo caso l’opzione deve essere già manifestata nel preliminare di vendita, se redatto (C.M. 11.7.1996, n. 182).

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