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Agevolazioni fiscali per l’acquisto di immobili residenziali da destinare alla locazione

Il c.d. decreto Sblocca Italia (art. 21, D.L. 133/2014) ha introdotto una nuova agevolazione fiscale a favore delle persone fisiche, non esercenti attività commerciali, che acquistano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, immobili residenziali da destinare alla locazione per una durata minima di 8 anni.
L’acquisto agevolato riguarda le unità immobiliari di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero che abbiano formato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo.
Il beneficio consiste in una deduzione IRPEF dal reddito complessivo pari al 20% della spesa sostenuta nel limite massimo di 300.000 euro.

Per beneficiare della deduzione è necessario che l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo.
Inoltre è necessario che il canone di locazione pattuito non sia superiore:
- a quello “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede territoriale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 431/1998;
- al minore importo tra il canone definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” - in virtù della convenzione di cui all’art. 18, D.P.R. n. 380/2001 - e quello stabilito in ambito comunale per l’edilizia “a canone speciale” ai sensi dell’art. 3, comma 114, legge n. 350/2003.
Infine, per beneficiare della deduzione fiscale non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore e il conduttore delle predette unità immobiliari.
La deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

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