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LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, le partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irpef non imprenditori avranno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate e pertanto, i dividendi verranno tassati sull’intero ammontare con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%

Per partecipazioni «qualificate» si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati).

Le novità si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, è previsto un particolare regime transitorio per i redditi di capitale.

In particolare, è previsto che la diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continui ad essere applicabile agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

Pertanto, la ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a:

  • utili formatesi a partire dall’1.01.2018;
  • utili formatesi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, ma deliberati successivamente al 31.12.2022.


Per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:

  • per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
  • per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure:
    • Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
    • Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
    • Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.

I dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società, o ente partecipato, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

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