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RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

La Legge di Bilancio 2018, ha disposto una nuova proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota dell’8%.

Per effetto di tale proroga, entro il 30.6.2018 occorrerà procedere, per i soggetti che vorranno rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili, da parte dei soggetti persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, posseduti alla data dell’1.1.2018, ai seguenti adempimenti:

  • redazione e giuramento della perizia di stima; la perizia deve essere redatta e giurata davanti a un notaio o, in alternativa, presso gli uffici del giudice di pace o presso la cancelleria del tribunale;
  • versamento dell’imposta sostitutiva.

Le imposte sostitutive, stabilite nella misura dell’8%, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (30.6.2019 e 30.6.2020), a decorrere dalla data del 30.6.2018; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

In particolare la perizia dovrà essere redatta:

  • da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili, per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 5, co. 1, L. 448/2001);
  • da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al R.D. 2011/1934, per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 7, co. 1, L. 448/2001).

Relativamente ai terreni, il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno, nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

La perizia, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Per i versamenti, da effettuarsi con Mod. F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici-tributo:
›    8055 con riferimento alle partecipazioni;
›    8056 con riferimento ai terreni.

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