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STAMPA REGISTRI CONTABILI

La stampa sui registri contabili deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta. Per il 2018 per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il termine corrisponde al 29.2.2020 (che slitta al 2 marzo 2020).

 

La L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 ha introdotto il co. 4-quater, all’art. 7, D.L. 357/1994, prevedendo una deroga con riferimento alla tenuta dei registri Iva su sistemi informatici sancendo la possibilità di tenere i registri Iva degli acquisti e delle vendite esclusivamente in modalità elettronica, senza che sia necessaria la stampa entro il termine dei tre mesi successivi alla presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, a condizione che in caso di accessi, ispezioni o verifiche i registri siano aggiornati e sia possibile procedere alla stampa, a semplice richiesta degli organi procedenti.

La deroga è stata estesa ai registri contabili con il D.L. 34/2019 (cd. Decreto «crescita»).

Pertanto, per tutti i registri, la tenuta è regolare anche in assenza di trascrizione su supporti cartacei a condizione che in sede di accesso/ispezione/verifica gli stessi risultino aggiornati sui sistemi meccanografici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

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