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RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110 D.L. 104/2020)

Con il decreto di Agosto (D.L. 104/2020) viene previsto che le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli Ias, nonché le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono, anche in deroga a quanto previsto all’articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere fatta nel bilancio 2020, oppure, per effetto di quanto previsto dall’articolo 12-ter, D.L. 23/2020, in quelli 2021 e 2022, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Parimenti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2020, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Gli importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale ofamiliare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni:

- degli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000,

- del regolamento di cui al D.M. 162/2001;

- del regolamento di cui al decreto Mef 86/2002; e

- dell’articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.

Infine, è previsto che quanto stabilito all’articolo 14, comma 1, L. 342/2000, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata tramite versamento dell’imposta sostitutiva in misura pari al 10%.

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