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Il nuovo regime dei minimiLa legge di stabilità ha introdotto a partire dal 2015 un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e professionisti di piccole dimensioni. Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfetizza i componenti negativi e che varia a seconda dell’attività. Nessuna rilevanza assumono i costi e le spese effettivamente sostenute. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in misura pari al 15%. L’accesso al regime è riservato alle sole persone fisiche (anche in forma di impresa familiare) con ricavi o compensi non superiori a soglie prefissate dal legislatore a seconda dell’attività esercitata e che variano da 15mila a 40mila euro (cfr. allegato 4). Inoltre, non si deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente e para subordinato superiori a 5mila euro e il costo dei beni strumentali non deve superare i 20mila euro. Nel regime forfettario, sono eliminati gli obblighi di tenuta dei libri contabili e di registrazione dei documenti fiscali. Inoltre, i contribuenti che aderiscono al nuovo regime, non sono considerati sostituti di imposta né subiscono ritenute e non sono accertabili con gli studi di settore. Per quanto riguarda l’Iva, in linea generale, non si detrae e non si addebita per rivalsa l’imposta e si è esonerati da tutti gli obblighi di dichiarazione e comunicazione annuale. Nell’ambito del regime forfetario è previsto un ulteriore beneficio per le nuove iniziative produttive. Infatti, il reddito determinato forfetariamente da assoggettare al 15% è ridotto di 1/3, per il periodo di inizio dell’attività e per di due successivi. Per accedere a tale ulteriore agevolazione è necessario, oltre a rispettare i requisiti per l’accesso al forfait, che nei tre anni precedenti non sia stata svolta un’attività, neanche in forma associata o familiare e che la nuova attività non costituisca la mera prosecuzione di un’altra già svolta in passato, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. La fuoriuscita dal regime forfettario si verifica dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso (articolo 1, comma 71, della legge 190/2014). La decadenza, però, può scattare anche in presenza di:
Sotto il profilo previdenziale, la novità assoluta riguarda gli esercenti attività d’impresa e gli artigiani i quali possono optare per il versamento dei contributi previdenziali INPS in misura percentuale rispetto al reddito ed, in tal caso, non sono più tenuti al versamento dei «contributi minimi». |