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Compensazione dei debiti con i crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato

E’ stata pubblicato nella G.U. 27.7.2016 n. 174, il DM 15.07.2016 che disciplina le modalità di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati che hanno assistito i clienti in regime di patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto gli avvocati potranno compensare ogni imposta e tassa (compresa l’Iva ed i contributi previdenziali per i dipendenti) mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
Limitatamente all’anno 2016, l’opzione può essere formulata nel periodo compreso tra il 17.10.2016 e il 20.11.2016.
Dal 2017, l’opzione potrà essere espressa dall’1.3 al 30.4 di ogni anno.
Le compensazioni andranno effettuate per via telematica attraverso il Mod. F24.
Le istruzioni operative per la compilazione del Mod. F24 telematico saranno impartite con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

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