Il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge il 1/12/2016, ha previsto, tra le varie misure, una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.
Ai contribuenti sarà concessa la possibilità di estinguere il debito con Equitalia beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Resteranno dovuti, invece, in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano ugualmente dovuti, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.
Possono aderire alla definizione definizione agevolata anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.
I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza ad Equitalia entro il 31 marzo 2017 esplicitando eventualmente la scelta per il pagamento rateale. Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso.
Entro il 31 maggio 2017, l’Agente delle Riscossione comunicherà gli importi e le scadenze delle singole rate.
La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme in un massimo di cinque rate con scadenza luglio, settembre e novembre 2017, aprile e settembre 2018. Nel 2017 bisogna comunque versare il 70% della somma dovuta.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione.
Restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:
- i dazi;
- l’IVA all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.
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