Entra nell'area riservata ai clienti di Benegiamo&Associati - dottori commercialisti GIUGGIANELLO (Lecce)

IMPRESE IN REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: DAL 2017 REGIME PER CASSA

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito per le c.d. imprese minori, ossia le imprese in contabilità semplificata.
Infatti, le imprese individuali e le società di persone, non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria a norma dell’art. 18 del DPR 600/1973, dal 01/01/2017 determineranno il proprio reddito in base al principio di cassa.

Al tal fine, è stato modificato sia l’articolo 66 del TUIR, ossia la disposizione normativa dedicata a regolamentare le modalità di determinazione del reddito d’impresa, sia l’articolo 18 DPR 600/1973 rubricato “Contabilità semplificata per le imprese minori”.
L’articolo 18 del DPR 600 stabilisce che rientrano nella contabilità semplificata le imprese che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 400mila euro (imprese che svolgono prestazioni di servizi) o a 700mila euro (altre attività). Il regime di contabilità semplificata, precisa l’articolo 18, si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi sopra indicati.
Secondo quanto stabilito dal “nuovo” comma 1 dell’articolo 66 TUIR, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.
In particolare, il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.
In sede di determinazione del reddito, infine, è possibile dedurre le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, le perdite di beni strumentali e su crediti, nonché l’accantonamento TFR.
Sono inoltre riconosciute le deduzioni forfetarie per gli intermediari e rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.
Per quanto riguarda le rimanenze finali viene stabilito che “il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
Pertanto non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito né le rimanenze finali né tantomeno quelle iniziali, proprio in perfetta applicazione del principio di cassa.
Onde evitare duplicazioni di imposta è stato previsto che, per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di cassa, il reddito è determinato mediante una decurtazione dello stesso per un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente in base al principio di competenza.
Tale scelta purtroppo potrebbe determinare, nel primo anno di applicazione, l’emersione di importanti perdite in capo alle imprese minori che adotteranno il regime di cassa, per le quali sono, in ogni caso, applicabili le limitazioni di riporto in avanti stabilite dallo stesso TUIR.
Al fine di evitare l’applicazione del regime di cassa e quindi rimanere nella determinazione del reddito in base al criterio della competenza, le imprese minori possono optare per la contabilità ordinaria ai sensi del comma 8 dell’articolo 18 del DPR 600.
L’opzione al regime di contabilità ordinaria, che deve rimanere valida per almeno un triennio, comporta un aggravio di adempimenti e di costi in capo al contribuente per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge (libro giornale con i relativi partitari e tenuta del libro inventari).

Credits