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BLOCCO DEI PAGAMENTI PA

Dal 1° marzo 2018 le pubbliche amministrazioni devono verificare l’esistenza di cartelle prima di effettuare pagamenti da 5mila euro in su.

Le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti superiori a 5mila euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 5mila euro (sino al 28/02/2018 il limite era fissato in 10mila euro).

In caso affermativo, tali soggetti pubblici non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agenzia delle Entrate-Riscossione, ai fini dell’attività di riscossione delle somme (articolo 48-bis del Dpr 602/1973).

Il procedimento, può essere così schematizzato:

  • prima di eseguire un pagamento di importo superiore a 5mila euro (o 10mila fino al 28 febbraio 2018), la PA inoltra, in via telematica, richiesta all’agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • quest’ultima, nei cinque giorni successivi alla richiesta, verifica se il beneficiario risulti moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento, per un importo totale pari almeno alle somme suindicate;
  • in caso affermativo, l’agente della Riscossione comunica alla PA:
    • l’ammontare del debito inadempiuto;
    • l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi;
    • la PA sospende il pagamento delle somme per i 60 giorni successivi alla comunicazione, sino a concorrenza del debito indicato dall’agenzia delle Entrate-Riscossione;
    • quest’ultima notifica il pignoramento presso terzi, nelle forme dell’ordine di pagamento di cui all’articolo 72-bis del Dpr 602/1973.

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