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DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLO STIPENDIO

A partire dal prossimo 1° luglio sarà vietato il pagamento di stipendi a mezzo di denaro contante.

Pertanto i datori di lavoro, a partire da tale data, dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso una banca o ufficio postale (bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronico).

Il divieto di pagamento dello stipendio a mezzo di denaro contante si applica ai rapporti di lavoro subordinato individuati dall’articolo 2904 del codice civile nonché a ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci in base alla legge 142/2001.

Al datore di lavoro che non rispetti il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti, si applica la sanzione amministrativa da €. 1.000,00 ad €. 5.000,00. L’illecito amministrativo può essere accertato oltre che dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) anche dal personale ispettivo del lavoro.

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