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SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARIL’articolo 62 del decreto «Cura Italia» (Dl 18/2020) prevede la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio. Unica eccezione all’esonero è quella prevista per gli invii di dati “collegati” alla dichiarazione precompilata, in primis, le certificazioni uniche, che dovranno essere inviate entro il 31/3/2030. Rientrano nella sospensione invece i Modelli Intrastat, a partire da quello in scadenza il 25 marzo p.v., nonché l’esterometro trimestrale, la comunicazione iva trimestrale e la dichiarazione IVA annuale. Pertanto tutti gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio sono prorogati al 30 giugno senza applicazioni di sanzioni. |