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CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 81 D.L. 104/2020)Con il decreto di Agosto (D.L. 104/2020) viene introdotto per l’anno 2020 un credito di imposta in favore di: - imprese; - lavoratori autonomi; - enti non commerciali per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: - leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; - società sportive professionistiche e Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime ex L. 398/1991. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997. Vengono stanziati 90 milioni di euro che costituiscono tetto di spesa per l’anno 2020. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM. Con D.P.C.M. sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis. |