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PIANO CASHBACKAl fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nelterritorio dello Stato, chefuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Il D.M. 24.11.2020, n. 156 ha individuato le modalità attuative. In particolare, tutti coloro che intendono aderire all’iniziativa devono registrare nell’App IO il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare glia cquisti. L’agevolazione si applica in via sperimentale con riferimento al periodo compreso tra la data di avvio e il 31dicembre 2020. La fase sperimentale prenderà il via tra pochi giorni (a seguito della pubblicazione sul sito del MEF di un apposito provvedimento che ne individuerà la data di avvio) e si concluderà il 31/12/2020 Indetto periodo, possono accedervi esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. A partire dal 1° gennaio 2021 il rimborso riconosciuto spetta in misura percentuale rispetto ad ogni transazione cashless ed è calcolato sui pagamenti effettuati con riferimento ai seguenti periodi: a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno2021; b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre2021; c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno2022. Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine dal semestre sul codice IBAN dell’aderente, indicato da quest’ultimo al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo. Per ottenere l’agevolazione, tuttavia, è necessario aver effettuato un numero minimo di 50transazionicashless.In tali casi, il rimborso è pari al 10 percento dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione, mentre quelle superiori concorrono comunque fino all’importo di 150 euro. Inoltre ,la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo. L’art.8 del citato decreto prevede anche il cd. «rimborso speciale», ossia, ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi ordinari, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. Per maggiori informazioni cliccate sul sito www.cashlessitalia.it |