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OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI: FAQ ANIAL’Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici, ANIA, ha pubblicato una serie di FAQ sull’obbligo di stipula in capo alle imprese operanti in Italia delle c.d. polizze catastrofali. Beni coperti dalla polizza obbligatoria Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:
Le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo. Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?
Beni in affitto/leasing/noleggio Come chiarito dall’art. 1-bis della Legge fiscale (Legge n. 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature - concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria. Nel complesso, a titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa. L’obbligo assicurativo vale anche per le abitazioni cosiddette a "uso promiscuo", ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa? Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo. Un'attività di b&b, svolta all'interno della dimora abituale del gestore e che occupa rispettivamente circa 1/3 della superficie totale, rientra nell'obbligo in questione? come deve essere valutato il rischio? Si deve assicurare l'intero edificio o fare una stima della sola parte inerente all'attività? Se l’attività di b&b è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi? Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria. Immobili in corso di costruzione Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla Legge n. 213/2023 che si riferisce a quelli di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile (vale a dire “terreni e fabbricati”, “impianti e macchinario” e “attrezzature industriali e commerciali”). Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo? Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero NON ACCEDERE ad agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività. |