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Obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC da parte degli amministratori al Registro delle Imprese

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, L. 207/2024) e delle successive indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), è stato introdotto l’obbligo, per gli amministratori di società, di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’adempimento riguarda tutti gli amministratori di società costituite in forma societaria (società di persone e di capitali).

Restano escluse:

  • Le società semplici non agricole;
  • Le società di mutuo soccorso;
  • I consorzi e le società consortili prive di attività esterna.

Sono invece ricomprese le reti d’impresa con fondo patrimoniale comune iscritte nella sezione ordinaria del Registro.

Tempistiche

Dal 1° gennaio 2025: l’obbligo è in vigore per tutte le società costituite o iscritte da tale data.

Entro il 30 giugno 2025: le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025 devono procedere alla comunicazione della PEC dei propri amministratori.

In ogni caso, la comunicazione deve essere effettuata in occasione della nomina o del rinnovo dell’amministratore o del liquidatore, anche prima del 30 giugno 2025.

Modalità operative

Deve essere comunicato un indirizzo PEC personale ed esclusivo per ciascun amministratore, anche in caso di organo collegiale.

La PEC non può coincidere con quella della società.

È ammesso l’uso del medesimo indirizzo PEC per più società, se l’amministratore è lo stesso.

La comunicazione è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Conseguenze in caso di inadempimento

L’omissione comporta la sospensione dell’istruttoria da parte della Camera di Commercio per le istanze di nomina/rinnovo.

In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda verrà rigettata.

È prevista una sanzione amministrativa da €103 a €1.032 ai sensi dell’art. 2630 c.c., riducibile a un terzo se sanata entro 30 giorni dalla scadenza.

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