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ROTTAMAZIONE QUINQUIESCon la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata introdotta una nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, denominata Rottamazione-quinquies. La misura consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti fiscali e contributivi senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecutive. Ambito di applicazione La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:
Possono accedere alla nuova definizione anche i contribuenti che hanno aderito a precedenti rottamazioni e che sono successivamente decaduti, purché i carichi rientrino nel perimetro della Rottamazione-quinquies. Sono invece esclusi i debiti già inclusi nella Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute. Ambito di applicazione L’adesione alla Rottamazione-quinquies dovrà avvenire entro il 30 aprile 2026, mediante apposita istanza da presentare esclusivamente con modalità telematiche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nella domanda, il contribuente dovrà indicare:
Modalità di pagamento Il contribuente potrà scegliere tra: Pagamento in unica soluzione
Pagamento rateale Fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con prima rata in scadenza il 31 luglio 2026 (circa 9 anni), In caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 Perdita dei benefici e decadenza La Rottamazione-quinquies diventa inefficace e i versamenti effettuati sono considerati meri acconti sulle somme dovute nei seguenti casi:
In tali ipotesi, il debito residuo tornerà integralmente esigibile, comprensivo di sanzioni e interessi. |

