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ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata introdotta una nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, denominata Rottamazione-quinquies.

La misura consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti fiscali e contributivi senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecutive.

Ambito di applicazione

La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle attività di liquidazione automatica e controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
  • contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di attività di accertamento.

Possono accedere alla nuova definizione anche i contribuenti che hanno aderito a precedenti rottamazioni e che sono successivamente decaduti, purché i carichi rientrino nel perimetro della Rottamazione-quinquies.

Sono invece esclusi i debiti già inclusi nella Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute.

Ambito di applicazione

L’adesione alla Rottamazione-quinquies dovrà avvenire entro il 30 aprile 2026, mediante apposita istanza da presentare esclusivamente con modalità telematiche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nella domanda, il contribuente dovrà indicare:

  • i carichi che intende definire;
  • la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o rateizzazione).

Modalità di pagamento

Il contribuente potrà scegliere tra:

Pagamento in unica soluzione

  • entro il 31 luglio 2026.

Pagamento rateale

Fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con prima rata in scadenza il 31 luglio 2026 (circa 9 anni),

In caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026

Perdita dei benefici e decadenza

La Rottamazione-quinquies diventa inefficace e i versamenti effettuati sono considerati meri acconti sulle somme dovute nei seguenti casi:

  • mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata;
  • nel caso di pagamento rateale:
    • mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
    • mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

In tali ipotesi, il debito residuo tornerà integralmente esigibile, comprensivo di sanzioni e interessi.

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