Il legislatore, con il DL n. 91 del 24.06.2014 ha introdotto all’articolo 19 una agevolazione a favore degli investimenti in macchinari. Si tratta, in particolare, di un credito d’imposta a favore degli incrementi negli investimenti in macchinari da parte dei contribuenti, pari al 15% di detto incremento e fruibile in tre quote annuali di pari importo.
I costi dei beni strumentali ammessi all’agevolazione sono, in particolare, quelli della categoria “ATECO – Divisione 28”, eseguiti a partire dal 26.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.
I beni interessati dall’agevolazione sono i beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, acquistati a decorrere dal 26.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
In riferimento al calcolo dell’agevolazione si deve distinguere le attività d’impresa esercitate per un periodo di almeno 5 anni, le attività di impresa esercitate per un periodo inferiore a 5 anni e le attività d’impresa avviate successivamente all’entrata in vigore del DL n. 91/2014.
L’aliquota applicabile ai fini del calcolo del credito d’imposta è pari al 15% in tutti i casi di applicazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione e la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d’imposta di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.