In riferimento alla nomina del collegio sindacale / revisore delle SRL viene eliminata l’obbligatorietà dello stesso nel caso in cui il valore del capitale sociale sia almeno pari a quello minimo per la costituzione di una società per azioni.
Per effetto di tale modifica l’obbligatorietà dell’organo di controllo scatta solo qualora vengano superati due dei limiti che comportano la redazione del bilancio in forma ordinaria, ovvero i seguenti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Tale modifica ha influito anche sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo contenuto nell’articolo 2543 cc all’articolo 2477.
La legge di conversione, inoltre, ha precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale correlato all’entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca.