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DETRAZIONE AUTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

In materia di acquisto e di utilizzo di automezzi la legge concede alle persone diversamente abili l’opportunità di avvalersi di parecchie agevolazioni fiscali.

Categorie di soggetti ammessi alle agevolazioni
La condizione che dà diritto alla detrazione deve risultare da apposita certificazione medica rilasciata dagli organi competenti (ASL o altra Commissione medica pubblica preposta all’accertamento) e deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo.
In merito alla precisa condizione che deve essere accertata dalla commissione medica e risultare dalla certificazione in possesso del contribuente, occorre fare delle distinzioni in base alle limitazioni della capacità di deambulazione e considerando anche il fatto, che per alcuni soggetti il diritto alla detrazione è subordinato all’adattamento del veicolo alle minoranze di cui si è affetti. Da una dettagliata disamina delle istruzioni ministeriali dei modelli dichiarativi dell’Agenzia delle Entrate e della “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, è possibile, delineare un quadro chiaro e completo in merito ai soggetti che hanno diritto alla detrazione e all’esatta certificazione della disabilità:

Soggetti con handicap psichico o mentale titolare dell’indennità di accompagnamento
Si tratta di soggetti in condizione di handicap “grave” (art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992) certificato dalla commissione medica di cui all’art. 4 Legge n. 104/1992 (ASL) o da altra commissione medica pubblica che attesti (il certificato lo deve evidenziare) esplicitamente la gravità della patologia e la sua natura psichica o mentale. Tali soggetti, ai fini della detrazione devono essere altresì in possesso della certificazione attestante il diritto all’accompagnamento emessa dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile;

Soggetti affetti da sindrome di down titolari dell'indennità di accompagnamento.
Si tratta di soggetti affetti dalla c.d. sindrome di down per la cui certificazione è ritenuta valida anche quella rilasciata dal medico di base (Circolare n. 21/E/2010). Ai fini della detrazione al disabile deve essere riconosciuto anche il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988 emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge n. 295/1990;

Soggetti con grave limitazione alla capacità di deambulazione.
Sono i soggetti condizione di handicap “grave” (art.3 comma 3 Legge n. 104/1992) derivante da una grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione certificata dalla commissione medica di cui all’art. 4 Legge n. 104/1992 (ASL) o da altra commissione medica pubblica che attesti (il certificato lo deve esplicitamente evidenziare) la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento “all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”;

Soggetti affetti da pluriamputazioni.
Si tratta di quei soggetti in condizione di handicap “grave” (art.3 comma 3 Legge n. 104/1992) derivante da pluriamputazione certificata dalla commissione medica di cui all’art. 4 Legge n. 104/1992 (ASL). Tuttavia, la Risoluzione n. 25/E/2007 precisa che per i soggetti cui mancano di entrambi gli arti superiori, la detrazione della spesa per l’acquisto del veicolo può prescindere dalla certificazione della commissione medica Asl;

Soggetti non vedenti e soggetti sordi.
Ai fini della detrazione la condizione di cecità o di sordità deve risultare da certificazione della commissione medica di cui alla Legge n. 104/1992 (ASL) o di commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra;

Soggetti con impedite e ridotte capacità motoria.
La situazione di disabilità deve risultare da certificazione della commissione medica di cui alla Legge n. 104/1992 (ASL) o di commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Tuttavia, per quest’ultima categoria di soggetti, ai fini del riconoscimento della detrazione, devono essere soddisfatte altresì le seguenti condizioni:
•    la certificazione deve indicare un maniera esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti;
•    è necessario l’adattamento funzionale del veicolo acquistato alle minoranze di cui il soggetto è affetto e l’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione.

Agevolazione ai fini IRPEF
Ai fini Irpef le spese riguardanti l’acquisto di mezzi di locomozione danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
La spesa massima per cui spetta la detrazione è di 18.075,99 e l’acquisto può riguardare anche veicoli usati. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle riguardanti la manutenzione straordinaria (quindi ad esempio non sono detraibili le spese relative al lubrificante, al carburante, ecc.). Tali spese, in ogni caso concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa detraibile (18.075,99).
Il contribuente può decidere di detrarre la spesa in un unico periodo d’imposta oppure ripartirla in quattro rate di pari importo.
In ogni caso, la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni (quindi, ciò significa che se sé è acquistata un’auto nel 2015 e poi se ne acquista un’altra nel 2017, su quest’ultima spesa non spetterà la detrazione) salvo il caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
Può beneficiare della detrazione anche il familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse della persona disabile fiscalmente a carico.

Agevolazione ai fini IVA
È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 22 per cento, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra

Agevolazioni imposta del bollo
L'esenzione dal pagamento del bollo auto si applica alle autovetture, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Adempimenti dell’impresa cedente.
L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:
- emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.
- comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.

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