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GUIDA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA 2016. – LE SPESE SANITARIE DETRAIBILI

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E  del 4 Aprile 2017, ha elaborato una Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016.
In particolare ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle spese sanitarie detraibili.
 Le spese sanitarie per le quali è stabilita una detrazione d’imposta del 19% possono essere così individuate:

•    prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
•    acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
•    certificati medici per usi sportivi, patente apertura chiusura malattie/infortuni, pratiche assicurative;
•    prestazioni specialistiche;
•    analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
•    prestazioni chirurgiche;
•    ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
•    trapianto di organi;
•    cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
•    acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie,  spese per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche, spese per la manutenzione protesi;
•    assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
•    prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
•    prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
•    prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
•    prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione: fattura o scontrino fiscale (parlante). Nello scontrino deve essere specificata la natura (farmaco o medicinale, Otc), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario.
Nella circolare l Agenzia delle Entrate chiarisce che sono da considerarsi detraibili anche:
•    le prestazioni di psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche,
•    le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco,
•    la massofisioterapista (ma solo se eseguita da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale),
•    le prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale.
 Anche la crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita sono ritenute detraibili.
Lo è anche l’acquisto di una parrucca, a patto che sia utilizzata per sopperire un danno estetico conseguente a una patologia e «rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana».
Il fisco ammette una serie di aiuti specifici per disabili che vivono in famiglia, come quelle sostenute per la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche, per l’adattamento dell’ascensore a contenere la carrozzella, per l’installazione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione o nel veicolo. Sono detraibili anche l’acquisto di telefonini per sordomuti, l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, l’acquisto di cucine preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili.
Non sono detraibili le prestazioni degli osteopati e dai pedagogisti, così come l’iscrizione alla palestra, anche se accompagnata da una prescrizione medica.
Le spese possono essere detratte per la parte che eccede la franchigia di € 129,11 e non è previsto un limite massimo di detraibilità.

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