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Lettere d’intento: dal 1° gennaio 2015 la comunicazione a carico dell’esportatore abituale

L’art. 20 del D.lgs. semplificazioni fiscali trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” l’obbligo di informare preventivamente l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento.

Il trasferimento dell’onere sull’esportatore abituale di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere d’intento decorre per le operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore,
Il fornitore, ricevuta la documentazione, avrà l’obbligo, prima di emettere fattura in sospensione d’imposta, di controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.

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