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Il nuovo regime dei minimi

La legge di stabilità ha introdotto a partire dal 2015 un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e professionisti di piccole dimensioni. Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfetizza i componenti negativi e che varia a seconda dell’attività. Nessuna rilevanza assumono i costi e le spese effettivamente sostenute. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in misura pari al 15%.

L’accesso al regime è riservato alle sole persone fisiche (anche in forma di impresa familiare) con ricavi o compensi non superiori a soglie prefissate dal legislatore a seconda dell’attività esercitata e che variano da 15mila a 40mila euro (cfr. allegato 4). Inoltre, non si deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente e para subordinato superiori a 5mila euro e il costo dei beni strumentali non deve superare i 20mila euro.

Nel regime forfettario, sono eliminati gli obblighi di tenuta dei libri contabili e di registrazione dei documenti fiscali. Inoltre, i contribuenti che aderiscono al nuovo regime, non sono considerati sostituti di imposta né subiscono ritenute e non sono accertabili con gli studi di settore. Per quanto riguarda l’Iva, in linea generale, non si detrae e non si addebita per rivalsa l’imposta e si è esonerati da tutti gli obblighi di dichiarazione e comunicazione annuale.

Nell’ambito del regime forfetario è previsto un ulteriore beneficio per le nuove iniziative produttive. Infatti, il reddito determinato forfetariamente da assoggettare al 15% è ridotto di 1/3, per il periodo di inizio dell’attività e per di due successivi.

Per accedere a tale ulteriore agevolazione è necessario, oltre a rispettare i requisiti per l’accesso al forfait, che nei tre anni precedenti non sia stata svolta un’attività, neanche in forma associata o familiare e che la nuova attività non costituisca la mera prosecuzione di un’altra già svolta in passato, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

La fuoriuscita dal regime forfettario si verifica dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso (articolo 1, comma 71, della legge 190/2014). La decadenza, però, può scattare anche in presenza di:

  • utilizzo di un regime speciale Iva;
  • trasferimento della residenza all’estero;
  • effettuazione in via esclusiva di operazioni di cessione di fabbricati;
  • contemporanea partecipazione del soggetto a società di persone o associazioni (ex articolo 5 del Tuir) o Srl trasparenti.

Sotto il profilo previdenziale, la novità assoluta riguarda gli esercenti attività d’impresa e gli artigiani i quali possono optare per il versamento dei contributi previdenziali INPS in misura percentuale rispetto al reddito ed, in tal caso, non sono più tenuti al versamento dei «contributi minimi».
Infine è stato introdotto un nuovo requisito di accesso (e di permanenza) per i soggetti che dichiarano contemporaneamente redditi di lavoro dipendente o assimilati e redditi di lavoro autonomo. Questi ultimi possono accedere dal 2015 al regime forfettario (o permanervi a decorrere dal 2016) se i redditi conseguiti dall’attività d’impresa o professionale, nell’anno precedente, sono prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente/assimilati. Tale prevalenza non è richiesta se la somma dei redditi agevolati e quelli di lavoro dipendente/assimilato è minore o uguale a 20mila euro o se il rapporto di lavoro dipendente/assimilato è cessato.

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