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VISTI DI CONFORMITA’

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione nel modello F24 un credito (annuale o infrannuale), per un importo annuo superiore a 5mila euro, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure della sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.

La prossima dichiarazione Iva 2018, (anno di imposta 2017) in scadenza il prossimo 30.04.2018, sarà la prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che dovrà fare i conti con il nuovo limite di €. 5.000,00.

La possibilità di compensare il credito Iva annuale, oltre la soglia dei 5mila euro, è consentita a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità.
Per la compensazione del credito Iva fino a 5mila euro, non è invece necessaria né l’apposizione del visto, né la presentazione preventiva del modello.

Per la dichiarazione dei redditi e quella Irap, per poter utilizzare in compensazione i crediti ivi contenuti (imposte dirette e Irap), non è invece previsto uno specifico obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale, indipendentemente dall’importo utilizzato, ferma restando la necessità del visto, al momento del successivo invio, qualora l’importo impiegato in compensazione orizzontale oltrepassi la soglia di 5mila euro riferita alla singola imposta.

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