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TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti.
Pertanto, fino ai periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016, continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:
•    al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
•    al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2020 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento relativi:
•    all’anno d’imposta 2015, in caso di presentazione nel corso del 2016 della dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva 2016;
•    all’anno di imposta 2014, in caso di dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva omessa.
Invece con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi, i nuovi termini decadenziali sono fissati:
•    al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
•    al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.
Di conseguenza, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2016 dovrà essere notificato entro il 31.12.2022 se la relativa dichiarazione è stata presentata; nel caso di dichiarazione omessa entro il 31.12.2024.
Si ricorda che, a decorrere dal 2018, per coloro abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari a 8 e abbiano compilato in maniera fedele il relativo modello Isa i termini per l’accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.

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