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EMERGENZA CORONAVIRUS: SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per ititolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

 

La legge n. 92/2012 ha modificato la legge preesistente consentendo l'ammissione al beneficio nei soli casi di:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per gli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

 

Il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A breve verrà pubblicato un regolamento attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle nuove ipotesi di sospensione dei mutui prima casa contenute nei suddetti decreti.

A seguito della pubblicazione di tale provvedimento sarà disponibile sul sito della “Consap”(www.consap.it) il nuovo modulo di domanda.

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