Entra nell'area riservata ai clienti di Benegiamo&Associati - dottori commercialisti GIUGGIANELLO (Lecce)

Canoni di locazione: ora anche in contanti

Dopo quasi un mese e mezzo il MEF interviene chiarendo la nuova disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione in contanti: chiarimenti che hanno l’aria di uno stravolgimento della norma, tanto sono rilevanti.
Viene, in primo luogo, concentrata l’attenzione sull’aspetto sanzionatorio.

Come noto, infatti, in sede di prima interpretazione della norma, fu chiarito che le sanzioni applicabili nel caso in cui il canone di locazione a uso abitativo fosse stato corrisposto in contanti fossero quelle previste dalla normativa antiriciclaggio per il trasferimento di contanti ultra-soglia.
Pertanto, indipendentemente dall’importo dei canoni stessi, si riteneva applicabile la sanzione prevista in materia antiriciclaggio, dall’1 al 40% dell’importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro, così come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 231/2007.

Ebbene, con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, il dipartimento del Tesoro chiarisce che, “ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto”.
Pertanto, affinché possano essere irrogate le sanzioni prima richiamate, rileva esclusivamente l’ormai famoso limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio.
Anche per i canoni di locazione abitativa, quindi, devono ritenersi applicabili le normali disposizioni, e scatteranno sanzioni solo nel caso in cui sia superata la soglia di 999,99 euro di trasferimenti in contanti.
Quali sono dunque le sanzioni previste per i canoni inferiori a suddetta soglia?
Questo non è dato saperlo, almeno sulla base della nota in oggetto, ma viene comunque specificato un ulteriore aspetto, che segna un ritorno al passato, quindi una sostanziale inefficacia della nuova previsione normativa.
Viene infatti stabilito che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.
In considerazione del periodo prima richiamato, pertanto, si potrebbe tranquillamente ritenere assolto il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione a uso abitativo con la consegna della vecchia e cara ricevuta di pagamento.
Un ritorno al passato, dunque, dopo due mesi di concitate rincorse di dubbi e interpretazioni.
A seguito del chiarimento fornito, quindi, le attestazioni di pagamento sarebbero altresì sufficienti al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle detrazioni previste dalla legge.
Un vero e proprio stravolgimento della norma, quindi, che fa sorgere alcuni dubbi con riferimento all’aspetto che una semplicissima nota del Ministero possa incidere in maniera così forte su una disposizione normativa, come la Legge di stabilità 2014.

Credits